1. Introduzione
l presente lavoro vuole alimentare l'interesse intorno ad una lingua speciale, quella giuridica, analizzata raramente nella prospettiva linguistico-comparativa italiano-spagnolo.
Un aspetto interessante della lingua giuridica è il fatto che essa non sia affatto una lingua universale; al contrario, essendo frutto della tradizione e dell'unicità dell'ordinamento giuridico di un paese, è legata intimamente al sostrato culturale di quel paese, cosicché persino gli addetti ai lavori incontrano difficoltà nel comprendere le peculiarità della lingua giuridica di un paese diverso dal proprio (Liaño 1996: 10).
Secondo alcuni studiosi, la specificità culturale e linguistica ... risulterebbe nell'impossibilità di comunicare e di tradurre, specialmente in ambito giuridico
| Infatti, perché una lingua giuridica sia traducibile (qui "traducibile" deve essere inteso in senso ampio, ovvero sia comparabile) da una lingua naturale ad un'altra, deve esistere un "ragionevole grado di isomorfismo, sia a livello di strutture dell'espressione che a livello di strutture del contenuto nelle due lingue" (Cecioni 1996: 157).
La "traducibilità" di un testo da una lingua naturale ad un'altra sarà, alla luce di quanto appena detto, tanto più difficile se è un testo giuridico a dover essere compreso e analizzato, poiché la lingua giuridica attiene a strutture socio-politiche talmente peculiari da non risultare mai completamente isomorfe, neanche tra paesi che apparentemente sono culturalmente affini, come l'Italia e la Spagna. Il problema è molto più complesso di quanto possa sembrare, proprio perché investe il rapporto tra lingua e cultura.
2. L'ipotesi di Sapir-Whorf
Secondo alcuni studiosi, la specificità culturale e linguistica di cui si è parlato finora risulterebbe nell'impossibilità di comunicare e di tradurre, specialmente in ambito giuridico. E' questa la teoria della relatività linguistica, la cosiddetta "ipotesi Sapir-Whorf", secondo la quale, "la struttura della lingua condizionerebbe la struttura stessa del pensiero dei parlanti quella lingua. Corollario sarebbe allora che, siccome le lingue sono diverse, anche i concetti sono diversi da cultura a cultura e da società a società" (Berruto 1979: 56).
Secondo questa visione, non si può, pertanto, considerare universale il significato di una parola in varie culture e società, poiché il significato è relativo solo a un certo contesto socio-culturale. Ne consegue che la lingua non può essere vista come una nomenclatura, ossia è impensabile che i significati delle parole ricevano etichette differenti nelle diverse lingue.
Questo è anche il concetto ribadito da Viezzi (1994: 15) che, a proposito della traduzione del lessico giuridico, nega che possa esistere un sistema di nomenclature parallele per un referente universale x, mentre ribadisce l'esistenza di un referente x, y definiti solo in quanto disciplinati da un dato sistema giuridico.
E' questa l'ipotesi che rende possibile la traduzione dall'italiano allo spagnolo del termine "pubblico ministero" con "ministerio fiscal". L'articolo 124, 1 della Costituzione spagnola fornisce una definizione di "ministerio fiscal", ossia di quell'organo che:
"Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.".
La Costituzione italiana all'art. 107 u.c. prevede la figura del Pubblico ministero che viene definito attraverso i suoi compiti:
"veglia sull'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia , alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione di reati e l'applicazione delle misure di sicurezza: fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge" (NDG 1998: 973, voce "Pubblico ministero").
Di conseguenza "ministerio fiscal" ha un referente diverso rispetto a "Pubblico ministero", anche perché nella pratica il "ministerio fiscal" spagnolo può avere come equivalente anche una serie di denominazioni che il Pubblico ministero italiano assume a seconda del giudice presso il quale esercita le sue funzioni, denominazioni che rispecchiano i diversi livelli organizzativi di questo ufficio: il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, le Procure generali presso le Corti d'appello, le Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni.
3. Un esempio concreto: i termini "Parlamento" e "Cortes"
Dal punto di vista pratico, questa teoria porterebbe, quindi, all'intraducibilità dei termini giuridici e, specialmente, di quelli politico-istituzionali anche tra lingue e culture come quella italiana e spagnola. Per approfondire questo concetto, è interessante prendere in considerazione alcuni termini politico-istituzionali incontrati nei testi costituzionali studiati.
Al di là della principale differenza tra l'ordinamento italiano e spagnolo, ossia la diversa forma di governo, da una parte la Repubblica parlamentare italiana e dall'altra la Monarchia parlamentare spagnola, l'ordinamento giuridico italiano e spagnolo hanno molti punti di contatto. La Costituzione italiana (e, quindi, anche le sue istituzioni) è nata trent'anni prima della Costituzione e delle istituzioni spagnole e, in parte, la seconda ha tratto spunto dalla prima, ad esempio, per la struttura della suddivisione amministrativa.
La difficoltà nel porre a confronto gli organi giuridici e politici dei due paesi, e, quindi, la difficoltà linguistica di trasferire gli elementi giuridico-politici da un ordinamento all'altro non risiedono nelle tante somiglianze politico-istituzionali, bensì nelle poche e labili divergenze.
Al fine di comprendere l'importanza di un'analisi preliminare del contesto giuridico con cui si lavora, portiamo un esempio d'analisi contrastiva di due termini relativi a due organi istituzionali che, almeno a uno sguardo superficiale, sono pressoché uguali per funzioni assolte, per la struttura e per l'organizzazione nei due paesi: da una parte il Parlamento italiano e dall'altra le "Cortes" spagnole. Si possono addurre vari motivi per spiegare che non vi è identità tra queste due organi attraverso l'analisi componenziale dei termini.
Newmark (1988: 114) afferma che se l'analisi componenziale applicata alla linguistica individua i tratti semantici o semi di una parola, quella applicata alla traduzione è fondamentalmente un'analisi comparativa e contrastiva tra due termini di due lingue, termini simili nel significato, ma che non sono perfettamente equivalenti. L'operazione comparativa e contrastiva tra i termini politico-istituzionali presi in considerazione ha applicato proprio l'analisi componenziale usata nella traduzione, analisi che ci permette di scomporre e ricomporre i semi di un termine per confrontarli con i semi contenuti nel termine corrispondente della seconda lingua.
Anche se Newmark ribadisce che questo metodo è utilizzato principalmente "in translating cultural (and institutional) words that the readership is unlikely to understand" (1988: 119), tuttavia si rivela fruttuoso anche per studiare quei termini appartenenti a lingue e culture affini.
Le discrepanze tra i termini prescelti si registrano a partire dalla tipologia di bicameralismo: il bicameralismo del Parlamento italiano è "perfetto", poiché entrambe le Camere hanno le medesime competenze, mentre le "Cortes" spagnole hanno un bicameralismo "imperfetto", ossia le competenze dei due organi di cui si compongono (il "Congreso de los Diputados" e il "Senado") sono diverse. In particolare, in Spagna, il "Senado" esprime gli interessi delle autonomie locali, ossia delle "Comunidades Autónomas", differenziazione che manca in Italia.
Per scendere nei dettagli, i componenti delle due Camere sono differenti in Italia e in Spagna: in Italia, i deputati sono seicentotrenta, tutti eletti a suffragio universale e diretto, mentre in Spagna variano dai trecento ai quattrocento, e sono eletti a suffragio universale diretto.
In Italia, i senatori elettivi sono trecentoquindici, ai quali si aggiungono i senatori di diritto (ossia tutti gli ex Presidenti della Repubblica) e i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica che li sceglie (in numero non superiore a cinque) tra i cittadini che si sono distinti per speciali meriti (Cost., art. 59).
In Spagna, invece, il numero di senatori non è fisso e dipende da criteri di carattere geografico, amministrativo e politico; inoltre, del totale, una parte è eletta dai cittadini e un'altra è designata dalle stesse Comunità autonome. Inoltre, la parte dei senatori eletta dai cittadini è eletta nell'ambito delle province spagnole, che hanno diritto ciascuna a quattro rappresentanti qualunque sia la popolazione, mentre le isole hanno diritto a sedici senatori suddivisi nella misura di sei a Santa Cruz de Tenerife, cinque a Las Palmas de Gran Canaria e cinque alle Baleari (Cost.sp., art. 69, 3). La parte dei senatori eletta all'interno dalle Comunità viene stabilita nella misura di un senatore ogni Comunità e un altro senatore ogni milione d'abitanti.
Già queste differenze numeriche ci impediscono di definire i due Parlamenti come istituzioni semanticamente corrispondenti e, se proseguissimo nella nostra analisi, scopriremmo che le divergenze aumentano (ad esempio, neanche la durata delle due Camere è uguale: cinque anni in Italia e quattro in Spagna).
Quanto è stato illustrato indica un macroscopico caso di due istituzioni che, solo apparentemente, per funzioni e ruoli ricoprono cariche uguali, ma la cui analisi comparativa ha mostrato molto diverse nella sostanza.
4. Un ulteriore esempio: i paronimi politico-istituzionali
Sui termini politico-istituzionali trovati nelle due Costituzioni studiate si possono fare anche altre osservazioni ed introdurre il concetto di paronimi: i paronimi sono termini costituiti graficamente quasi dagli stessi fonemi, ma hanno significati diversi l'uno dall'altro (Zingarelli 1988: 1337).
Questi termini, se analizzati in un'ottica comparativo-contrastiva, sono all'origine di molti errori interpretativi poiché danno vita ai cosiddetti "falsi amici". Per fare un esempio, lo stesso termine spagnolo, "Parlamento", può non riferirsi all'assemblea legislativa nazionale, ma alle assemblee legislative regionali come i Consigli regionali spagnoli che nel caso del País Vasco, della Galicia, dell'Andalucía, delle Canarias e delle Baleares prendono appunto questa denominazione (con la ulteriore variante catalana, "Parlament").
Parimenti, il termine "Gobierno", non necessariamente indica l'organo con funzioni politico-amministrative dello Stato, ma può indicare la Giunta regionale spagnola ("consejo de gobierno"), nel País Vasco, Cataluña (dove si trova la denominazione "Generalitat"), Canarias, Baleares, Navarra (dove può ricevere anche la denominazione "Diputación Foral") e nelle Baleares (vedi tavola 1).
Vi sono esempi ancora più macroscopici di paronimi istituzionali tra l'italiano e lo spagnolo: i termini "Junta" e "Giunta".
La Giunta regionale italiana è l'organo regionale con competenza amministrativa generale e partecipa all'indirizzo politico attraverso l'attuazione del programma politico fissato dal Consiglio regionale; la Giunta regionale rappresenta, quindi, il governo regionale.
In Spagna, il termine "Junta" corrisponde al "consejo de gobierno" e alla Giunta regionale italiana solo nel caso della Galicia (dove l'organo esecutivo regionale è denominato anche "Xunta"), dell'Extremadura e di Castilla-León. Nelle Asturias, il termine "Junta General" indica addirittura l'Assemblea legislativa regionale (infatti, l'organo esecutivo è denominato "Consejo de Gobierno"); mentre "Junta" in Andalucía e "Junta de Comunidades" in Castilla-La Mancha definiscono l'insieme degli organi costitutivi della Comunità (sia il Consiglio regionale, sia la Giunta, sia il Presidente).
Pertanto, la comparazione e analisi di termini radicati nel tessuto politico-istituzionale di un paese diventano problematiche proprio per la presenza di queste false analogie tra termini giuridici apparentemente simili che, al contrario, si rivelano molto distanti nei contenuti.
Tavola 1: Denominazione dell'organo esecutivo ("consejo de gobierno") in ciascuna delle Comunità spagnole
Comunità autonoma spagnola |
Denominazione corrispondente organo esecutivo |
País Vasco |
Gobierno Vasco |
Cataluña |
Generalitat de Catalunya |
Galicia |
Junta de Galicia |
Andalucía |
Junta de Andalucía |
Principado de Asturias |
Consejo de Gobierno de Asturias |
Cantabria |
Diputación Regional de Cantabria |
País La Rioja |
Consejo de Gobierno de la Rioja |
Murcia |
Consejo de Gobierno de Murcia |
Comunidad Valenciana |
Generalitat de Valencia |
Aragón |
Diputación General de Aragon |
Castilla-La Mancha |
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha |
Canarias |
Gobierno de Canarias |
Navarra |
Diputación Foral de Navarra |
Extremadura |
Junta de Extremadura |
Islas Baleares |
Gobierno de la Comudidad de las Islas Baleares |
Comunidad de Madrid |
Consejo de Gobierno de Madrid |
Castilla y León |
Junta de Castilla y León |
Bibliografia
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